ASSOCIAZIONE MOTO CLUB PISA
Art. 1 – Denominazione e sede
1. E' costituita, quale associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni
di cui agli art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione sportiva
dilettantistica denominata:
“Moto Club Pisa Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in
Vecchiano (PI) 56019 Frazione Nodica via Del Serchio presso il Circolo
Giovanile “Vasca Azzurra”.
La denominazione Sociale potrà essere anche così sintetizzata:
“Moto Club Pisa ASD”
I colori sociali sono Rosso e Bianco.
2. La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera dell'assemblea
ordinaria della Associazione e non costituirà modifica del presente statuto.
Art. 2 – Scopi
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche
indiretto, o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento
sportivo attraverso l'affiliazione alla FMI e la successiva iscrizione
nell'apposito Registro delle ASD/SSD attivato dal CONI, ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del
motociclismo , per come disciplinata e riconosciuta dal Coni con propria
delibera 1568 del 14.02.2017 ed eventuali modificazioni, mediante la
gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica della detta disciplina secondo le direttive della Federazione
Motociclistica Italiana.
3. L'associazione si propone di operare per la promozione, la diffusione e la
pratica delle discipline sportive motociclistiche in tutte le loro forme e
specialità, organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul
territorio regionale/nazionale, oltre che realizzando attività didattica e di
formazione per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva delle discipline sotto indicate:
Moto Epoca – Moto Turismo – Enduro – Motoscross – Motorally –
Motoslitte – Quad – Speedway – Supermoto – Trial – Velocità
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra
l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati
dell'organizzazione sportiva di riferimento, l'attività di gestione , conduzione
e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo
svolgimento e l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e
culturale. Nella propria sede , sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà
svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati , ivi compresa,
se del caso, la gestione di un posto ristoro.
5.L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali , tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi, eventi sportivi,
culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, saggi, ivi compresa l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci
e tesserati e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà
altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e
non prevalente rispetto all'attività istituzionale.
6. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti , sia pubblici
che privati con finalità similare, affini o complementari con i quali siano
condivisi gli scopi e gli intendimenti.
7. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche
associative.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione
Motociclistica Italiana e si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni
emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento (FIM/FIME) in
merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna, pertanto, ad
accertare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti
della Federazione Nazionale, Europea o Internazionale dovessero adottare a
suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
9. L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati
atleti e tecnici nelle assemblee federali.
Art. 3 - Durata.
1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera
dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art.4 – Domanda di ammissione.
1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, di
ambo i sessi , che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano
richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e
sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo
esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della
lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato
all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità,
del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti
autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che
operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere
una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accertare le
norme dello statuto.
3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto della
domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi
all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento
motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
4.In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa
dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti
gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte
le obbligazioni dell'associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla
assemblea.
5. La quota associative è personale e non rimborsabile e non può essere
trasferita a terzi se non in caso di morte o rivalutata.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci.
1.Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la
partecipazione nelle assemblee sociali, in veste consultiva. Godranno, a
partire dal compimento dei sedici anni, del diritto di voto per ogni
deliberazione ad eccezione di quelle di carattere economico. I soli soci
maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo,
anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tali diritti
verranno automaticamente acquisiti da socio minorenne alla prima assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2.Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche
sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al
successivo art.13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio
Direttivo e la sede sociale.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei
contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché al
rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione e delle
disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Decadenza dei soci.
1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) esclusione automatica per morosità rispetto alla scadenza del termine
stabilito per il versamento della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta,
costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio:
d) scioglimento dell'Associazione , come regolato all'art. 24 dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal
Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso
di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si
procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea.
3. L'associato radiato non può essere ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti
all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono
dimessi.
5. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla
restituzione di quanto versato all'Associazione e il socio dimissionario,
escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione.
Art. 7 - Organi sociali
1. Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea
1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal
Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o,
comunque, in luogo idoneo garantire la massima partecipazione degli
associati, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante
affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo sito web dell'Associazione, o posta ordinaria, o
elettronica, whatsApp o sms. Nella convocazione dell'assemblea devono
essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie
da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o
mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono
essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente
almeno 7 giorni prima dalla data fissata per l'adunanza.
4. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito
alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche
a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine
del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta
l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente
intervenute all'assembla ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Le
modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.
8. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto
persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da
almeno un quinto dei partecipanti.
9. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto
in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.
10, Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle
cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di
scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
11. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale
dell'assemblea sia redatto da un Notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine
delle votazioni.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente
della stessa, dal Segretario e, se nominati dagli scrutatori. Copia dello stesso
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute
più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.
Art. 9 – Partecipazione all'assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote
associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto
ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un
altro associato.
Art. 10 – Assemblea ordinaria
1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del
bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Fino al momento
della approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato
all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno
precedente suddiviso in dodicesimi. All'assemblea di approvazione del
bilancio i componenti del consiglio direttivo non avranno diritto di voto
quanto previsto dal primo comma dell'art. 21 c.c.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali,
per l'elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su
tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non
rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del
precedente art.8.
Art. 11 – Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione
e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali
immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora
la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la
gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di
liquidazione.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal
Consiglio Direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote
associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
b) almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Validità Assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria
che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
almeno della metà più uno degli associati.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile compreso da un
minimo di cinque (5) ad un massimo di 11 (undici) componenti compreso il
Presidente determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci e tutti
vengono eletti, incluso il Presidente , dall'assemblea stessa.
2. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale
accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi
dimissionari.
3. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito,
elegge il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere . Il Consiglio Direttivo
rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Possono ricoprire cariche sociali soltanto i soci maggiorenni in regola con il
pagamento delle quote associative e che : non ricoprano cariche sociali in
altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima disciplina sportiva, non abbiano riportate condanne passate in
giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del
CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o
sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
8. Ai componenti del consiglio potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti
massimi indicati dall'art. 10 del d.lgs. 460/97, salvo successive modifiche.
Art. 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a
mancare uno o più consiglieri che non superano la metà del Consiglio
Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del
primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non
vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo
proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in
occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea
della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà
considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere
convocato entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo
Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione
e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione
ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in
regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti,
le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del
Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.
Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri,
senza formalità.
Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo:
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta
all'anno nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto
stabilito dall'art.8;
c) deliberare l'importo delle quote associative e redigere gli eventuali
regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea degli associati;
d) adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito
regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei
confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni
dell'assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il
funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di
tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti
all'Assemblea per la sua approvazione.
3. Il Consigli Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti
all'Assemblea, ma deve ottenere la ratifica da parte della stessa, da convocarsi
in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.
Art. 17 – Il Presidente
1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta (metà più
uno) dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Dura la carica di quattro
anni ed è rieleggibile.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio,
la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli
altri organi sociali.
3. Egli presiede l'Assemblea e il consiglio Direttivo e ne provvede alla
convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e
nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte
di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30
giorni dalla decisione.
Art. 18 – Il Vice-Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga
espressamente delegato.
Art. 19 – Il Segretario
1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Art. 20 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti
previo mandato degli organi legittimamente preposti sotto il vigile controllo
del Consiglio Direttivo. Di tutta l'attività deve tenere un'accurata
registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge.
Art. 21 – Il Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'Associazione, sia preventivo
che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio
consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economicofinanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti
degli associati.
3. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in
forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il
raggiungimento dei fini istituzionali.
4. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta
all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a
disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di
mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso
troverà applicazione quanto disposto dall'art 14.
Art. 22 – Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il
31 dicembre di ciascun anno.
Art. 23 – Patrimonio e risorse economiche
1.Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita
dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno
essere acquistati e/o acquisiti da lasciti o donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative
annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai
contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti
dalle attività organizzate dall'Associazione.
Art. 24 – Sezioni e trasformazioni
1. l'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi
che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione
dell'Associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica
ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 l. 289/02.
Art. 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei
soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la
presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione,
sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il
solo voto personale, con esclusioni delle deleghe. Così pure la richiesta
dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci
con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita
l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del
patrimonio dell'Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed
immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti
a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività
sportiva di utilità sociale.
Art. 26 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento
allo statuto e ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana, alle
norme del CONI, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo,
di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale ed in
subordine alle norme del codice civile.
Il Presidente Graziano Catelli